Delitti contro l'onore
I delitti contro l'onore, nel diritto penale italiano, sono un gruppo di reati classificati dal codice penale italiano.
Sono previsti nel libro secondo, al capo secondo del dodicesimo titolo (artt. 594-599), e hanno la comune caratteristica di offendere il valore sociale della persona offesa.
Analisi
Secondo l'Francesco Antolisei[1], l'offesa all'onore consiste nell'aggressione al «complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona», individuabili nelle rispettive doti morali, intellettuali, fisiche o comunque capaci di costituire un «pregio dell'individuo nell'ambiente in cui vive», cioè la reputazione.
Vi è tuttavia, secondo la Corte di cassazione, l'esigenza di considerare la reputazione secondo criteri di oggettiva rilevanza effettivamente riscontrati nell'opinione sociale: «La reputazione non si identifica con la considerazione che ciascuno ha di sé o con il semplice amor proprio, ma con il senso della dignità professionale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico. Non costituiscono, pertanto, offesa alla reputazione le sconvenienze, l'infrazione alla suscettibilità o alla gelosa riservatezza»[2].
I reati contro l'onore
I due reati capaci di questa aggressione sono l'ingiuria e la diffamazione, la cui sostanziale differenza è che l'offesa sia arrecata o meno al cospetto della vittima. La diffamazione perpetrata col mezzo della stampa è prevista da un articolo apposito, il 596bis.
Per questi reati la legge penale italiana, Art 596 C.P., esclude la possibilità di eccepire a scriminante la verità di quanto attribuito alla persona offesa, la cosiddetta exceptio veritatis, salvo alcuni casi ben determinati; è tuttavia possibile, quando l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, che offeso ed offensore possano concordare prima del giudicato di deferire ad un giurì d'onore l'accertamento della verità del fatto medesimo.
L'azione a tutela del proprio onore è prevista dall'art. 597 C.P.
Delitti contro l'onore e delitto d'onore
Mentre i delitti contro l'onore raggruppano tutele penalistiche accordate nell'ottica dei soggetti passivi del reato, il cosiddetto delitto d'onore era invece un tipo di reato per il quale si proponeva o si ammetteva, nella considerazione dell'elemento soggettivo del reato, l'intento di salvaguardare un più o meno validamente rivendicato ristoro dell'onore in genere familiare o matrimoniale che si riteneva violato. La relativa normativa è stata abrogata alcuni decenni addietro.
Note
- ^ Francesco Antolisei, Manuale di diritto penale, Giuffré, 1986,
- ^ Cassazione penale, n. 3247, ud. 28/02/1995, in Cass. pen., 2536/1995
Bibliografia
- Messina, Teoria generale dei delitti contro l'onore, Roma, 1953
- Enzo Musco, Bene giuridico e tutela dell'onore, Milano 1974
- Villa, I delitti contro l'onore, Padova, 1992
- BIANCHINI Ivano, Ingiuria, offensività, scriminante del diritto di critica, Macerata, 2006, pagg.298.
Voci correlate
- Ingiuria
- Diffamazione
- Esclusione della prova liberatoria
- Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative
- Ritorsione e provocazione
- Calunnia
- Insubordinazione
- Diritto all'oblio
V · D · M | |
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Delitti contro la vita e l'incolumità individuale | Omicidio (art. 575) · Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale (art. 578) · Omicidio del consenziente (art. 579) · Istigazione o aiuto al suicidio (art. 580) · Percosse (art. 581) · Lesione personale (art. 582) · Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis) · Omicidio preterintenzionale (art. 584) · Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586) · Rissa (art. 588) · Omicidio colposo (art. 589) · Omicidio stradale (art. 589-bis) · Lesioni personali colpose (art. 590) · Abbandono di persone minori o incapaci (art. 591) · Omissione di soccorso (art. 593) |
Delitti contro l'onore | Ingiuria (art. 594, abrogato) · Diffamazione (art. 595) · Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative (art. 598) |
Delitti contro la libertà individuale | Delitti contro la personalità individuale: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600) · Prostituzione minorile (art. 600-bis) · Pornografia minorile (art. 600-ter) · Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater) · Pornografia virtuale (art. 600-quater) · Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies) · Impiego di minori all'accattonaggio (art. 600-octies) · Tratta di persone (art. 601) · Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602) · Plagio (art. 603, costituzionalmente illegittimo) · Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis) Delitti contro la libertà personale: Sequestro di persona (art. 605) · Arresto illegale (art. 606) · Indebita limitazione di libertà personale (art. 607) · Abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608) · Perquisizione e ispezione personali arbitrarie (art. 609) · Violenza sessuale (art. 609-bis) · Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) · Corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) · Violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) · Adescamento di minorenni (art. 609-undecies) Delitti contro la libertà morale: Violenza privata (art. 610) · Minaccia (art. 612) · Atti persecutori (art. 612-bis) · Stato di incapacità procurato mediante violenza (art. 613) · Tortura (art. 613-bis) · Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (art. 613-ter) Delitti contro l'inviolabilità del domicilio: Violazione di domicilio (art. 615) · Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale (art. 615) · Interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis) · Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter) · Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater) · Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies) Delitti contro l'inviolabilità dei segreti:-Tra gli altri: Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616) · Rivelazione del contenuto di documenti segreti (art. 621) · Rivelazione di segreto professionale (art. 622) · Rivelazione di segreti scientifici o industriali (art. 623) |
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