Malversazione di erogazioni pubbliche
Delitto di Malversazione di erogazioni pubbliche | |
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Fonte | Codice penale italiano Libro II, Titolo II, Capo I |
Disposizioni | art. 316 bis |
Competenza | tribunale collegiale |
Procedibilità | d'ufficio |
Pena | reclusione da 6 mesi a 4 anni |
La malversazione di erogazioni pubbliche, nel diritto penale italiano, è il reato previsto dall'art. 316 bis del codice penale, punito con la pena della reclusione da 6 mesi a 4 anni.
Elemento oggettivo del reato
Sussiste il reato di malversazione a danno dello Stato quando un soggetto non facente parte della pubblica amministrazione riceve da un ente pubblico o dall'Unione europea finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, e non li utilizza per tale scopo.
Elemento soggettivo del reato
Per la consumazione di tale reato è previsto il dolo generico, ossia la volontà, da parte dell'agente, di sottrarre tali finanziamenti allo scopo previsto originariamente, senza che sia richiesto alcun altro fine specifico[1].
Testi normativi
- Codice penale italiano
Note
- ^ Cassazione penale, sez. VI, 6 giugno 2001, n. 29541
Bibliografia
- Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
- Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107.
Voci correlate
- Malversazione
Collegamenti esterni
- Reati pubblici ufficiali: malversazione a danno dello Stato art 316 bis cp, su overlex.com, Overlex. URL consultato il 19-05-2009 (archiviato dall'url originale il 20 ottobre 2014).
- M. in overlex.com, su overlex.com. URL consultato il 21 agosto 2009 (archiviato dall'url originale il 2 ottobre 2008).
- M. in directline.it (PDF) [collegamento interrotto], su directline.it.
V · D · M | |
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Delitti dei pubblici ufficiali | Peculato (art. 314) · Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis) · Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter) · Concussione (art. 317) · Corruzione (artt. 318, 319, 319 ter, 320) · Induzione indebita (art. 319 quater) · Istigazione alla corruzione (art. 322) · Abuso d'ufficio (art. 323) · Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325) · Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326) · Rifiuto e omissione di atti d'ufficio (art. 328) · Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331) · Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334) · Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335) |
Delitti dei privati | Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336) · Resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337) · Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto (art. 337 bis) · Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338) · Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità (art. 340) · Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis) · Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 342) · Oltraggio a un magistrato in udienza (art. 343) · Millantato credito (art. 346) · Traffico di influenze illecite (art. 346 bis) · Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347) · Abusivo esercizio di una professione (art. 348) · Violazione di sigilli (art. 349) · Violazione della pubblica custodia di cose (art. 351) · Turbata libertà degli incanti (art. 353) · Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis) · Astensione dagli incanti (art. 354) · Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355) · Frode nelle pubbliche forniture (art. 356) |